ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Circolare
23 luglio 1997, n.239
Legge
regionale 9 giugno 1994 n.25 - Norme sull’agriturismo
.La presente circolare sostituisce le precedenti disposizioni emanate in
applicazione della normativa in oggetto, recate dalla circolare n. 167 del 22
settembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.52
del 22 ottobre 1994 dall'assessoriale prot. n. 1555 del 21 marzo 1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 dell'11 maggio
1996 e dall'assessoriale prot. 1465 del 16 marzo 1996.
1.
ATTIVITA' AGRITURISTICHE E MODALITA' DI ESERCIZIO
Con la legge 9 giugno 1994 n. 25 la Regione ha disciplinato un settore
produttivo che ha assunto una importanza e diffusione sempre maggiore.
La legge definisce l'agriturismo una attività agricola che non deve
costituire distrazione dei fondi e degli edifici interessati, da svolgere nelle
strutture esistenti nell’azienda agricola, in rapporto di connessione e
complementarietà con l'attività agricola esercitata, che deve comunque restare
principale.
La legge definisce le attività agrituristiche e ne individua alcune, le
prime tre elencate all'art. 2, comma 2, quali forme più propriamente
agrituristiche cui possono collegarsi le altre attività recettive, di vendita e
ricreative e sportive da esercitarsi in forma congiunta con le prime.
La legislazione regionale, in conformità ai principi dettati dalla
legge nazionale n. 730/85, nel disciplinare l'agriturismo ha fissato una netta
demarcazione tra attività turistica ed agrituristica, vincolando quest'ultima
interno dell'azienda agricola.
Offerta di ospitalità per soggiorni in appositi locali aziendali {art.
2, comma 2, lett. a)
Questa attività è quella che può richiamare maggiormente l'attenzione
degli operatori e dalla quale deriva la possibilità .di valorizzare i
fabbricati aziendali non necessari all'attività agricola.
I locali ove offrire ospitalità devono ricadere all'interno
dell'azienda dell'imprenditore, o nel caso di operatori in forma associata,
all'interno dell'azienda o delle aziende dei soci.
Non possono essere destinate all'attività agrituristica più di dieci
camere con una recettività massima di trenta posti letto per l'azienda.
Nel caso di esercizio da parte di imprenditori agricoli riuniti, ai
sensi dell'art. 3 della legge regionale n.25/94, fermo restando il limite
fissato per singola azienda, la capacità recettiva è elevata proporzionalmente
al numero delle aziende associate, fino al tetto massimo di 30 camere e di 70
posti letto complessivi.
offerta di ospitalità in appositi spazi aperti, nell'ambito
dell'azienda a campeggiatori (art. 2, comma 2, lett. b)
Per questa forma di attività ricettiva, la legge regionale prevede il
requisito della superficie minima aziendale fissata in misura non inferiore ai
due ettari.
Le aziende possono organizzare una o più aree per consentire la sosta
di massimo cinque equipaggi (tende, roulttes, campers) e con una capacità
ricettiva massima di venti persone.
Per l'esercizio in forma associata la capacità ricettiva ,è
proporzionale al numero delle aziende associate con il tetto massimo complessivo
di venti equipaggi e cinquanta :persone, fermo restando il limite fissato per
singola azienda.
Somministrazione per la consumazione sul posto e/o la vendita di pasti
costituiti da cibi e bevande, comprese, quelle alcoliche e superalcoliche,
provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e/o tipici
della zona (art. 2, comma 2, lett. c).
La ristorazione agrituristica è l'altra forma dei servizi di ospitalità
che è possibile organizzare nell’azienda agricola, sia come offerta di
degustazione e/o vendita di prodotti aziendali tipici, quanto come consumazione
offerta unitamente al soggiorno; ciò in collegamento con gli ordinamenti
produttivi aziendali e/o della zona.
Si raccomanda l'utilizzo di prodotti tipici regionali per i prodotti non
reperibili in azienda.
La legge specifica che, anche i prodotti semilavorati al di fuori
dell'azienda e derivanti da produzione aziendale, sono compresi nella
somministrazione dei pasti.
Non sono stati posti limiti alla ricettività, stando il carattere di
complementarità all'attività agricola principale.
Somministrazione di pasti sul posto (art.2, comma 2, lett. d)
Questa attività deve essere esercitata congiuntamente all'offerta di
ospitalità di cui alle lettere a) e b), comma 2, art. 2; per cui può essere
offerta solo in presenza di una o anche di entrambe le modalità di soggiorno
con pernottamento
Vendita diretta di prodotti agricoli ed artigianali provenienti
dall'azienda anche lavorati al di fuori della stessa (art. 2, comma 2, lett. e).
La vendita diretta è prevista quale attività congiunta riguarda ad una
delle attività agrituristiche principali, vi è compresa la produzione dei
prodotti artigianali tipici locali.
Organizzazione di attività ricreative, culturali, divulgative e
sportive, ivi comprese mostre permanenti di civiltà contadina (art. 2, comma 2,
lett.f).
Anche questa attività di intrattenimento. svolta a supporto
dell’ospitalità offerta, deve essere esercitata congiuntamente ad una delle
attività agrituristiche principali e deve essere svolta attraverso l'utilizzo
delle strutture aziendali.
2.
REQUISITI PER L’ATTIVITA’ AGRITURISTICA
La legge regionale non prevede esclusioni di territorio per lo
svolgimento dell'agriturismo, per cui in presenza dei requisiti necessari è
possibile svolgere questa attività in tutto il territorio regionale.
All’esercizio d dell'attività agrituristica possono essere
autorizzati (art. 3):
1) gli imprenditori agricoli individuati ai sensi dell'art. 2135 del
codice civile che di seguito si trascrive: "E' imprenditore agricolo chi
esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura,
all'allevamento del bestiame ed attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o
all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura", singoli o riuniti in forma associata costituita con atto
pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per
territorio (comma l°, lett a);
2) in presenza di impresa familiare, i familiari dell'imprenditore
agricolo come indicati dall'art. 230 bis del codice civile, partecipi
dell'impresa agricola (comma 1, lett. a);
3) le cooperative agricole di conduzione, regolarmente iscritte nel
registro prefettizio (comma 1 , lett. b);
4) cooperative agricole regolarmente iscritte nel registro prefettizio
di cui siano soci esclusivamente imprenditori agricoli di cui al precedente
punto 1 e/o familiari di cui al precedente punto 2, costituite anche allo scopo
di svolgere attività agrituristica attraverso l'utilizzazione delle aziende
agricole dei soci ed a condizione che l’esercizio dell'attività agrituristica
rimanga in rapporto completarietà con l'attività agricola dei soci (comma 1,
lett.c).
Si precisa inoltre che, come specificato nella circolare n. 10 del 27
giugno 1986 del Ministero dell'agricol e foreste, "... lo svolgimento di
attività agrituristica è consentito a chiunque eserciti una impresa agricola,
a qualunque titolo (proprietà, affitto od altro) ed in qualunque forma
(singola, associata, cooperativa).
Anche le cooperative agricole, regolarmente iscritte come tali nel
registro prefettizio, potranno (quale esempio di imprenditoria associata)
esercitare attività agrituristiche in connessione con l'attività agricola
principale.
Sembra chiaro che, nel caso dei familiari ai sensi dell’art.230 bis
del codice civile, una attività agrituristica di cui è titolare uno o più di
detti familiari non può configurarsi come impresa economica autonoma da quella
aziendale in quanto, nel caso di impresa familiare ai sensi dell’art. 230 bis
del codice civile, l'impresa è unica e gli utili sono collettivi.
Deriva che all'interno dell'impresa familiare la specializzazione
agrituristica può essere anche attività a tempo pieno di uno solo dei membri
mentre per quanto riguarda il principio che l'attività agricola tradizionale
deve rimanere principale, questa va commisurata come attività espressa
dall'intero nucleo familiare e non solo dal familiare interessato"
3.
NULLA OSTA DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA COMPETENTE PER TERRITORIO
Il nulla osta dell'I.PA. (art. 4) è necessario ai fini della successiva
richiesta per il rilascio dell'autorizzazione comunale che abilita all'esercizio
dell'attività agrituristica (art. 5).
Compito dell’I.P.A. è quello di accertare che l’attività agricola
esercitata sia principale rispetto a quella agrituristica che si intende
intraprendere.
Per l’accertamento del predetto requisito deve essere prioritariamente
adottato il criterio del rapporto tempo-lavoro assorbito dall'attività agricola
e dall'attività agrituristica da svolgere nel periodo considerato, secondo le
previsioni del. richiedente.
Per particolari realtà aziendali che dovranno essere evidenziate dal
richiedente ed accertate dall’I.P.A:, potrà ricorrersi alla determinazione
della prevalenza in termini di reddito qualora non dovesse essere ritenuto
idoneo l'accertamento tempo-lavoro di cui sopra.
Per la determinazione del requisito in termini di tempo-lavoro impiegato
in agricoltura si farà riferimento alle disposizioni assessoriali vigenti,
mentre per i tempi impiegati nell'attività agrituristica si farà riferimento
ai seguenti valori:
attività di cui alla lettera a), art.2, comma 2, legge regionale n.
25/94; per ogni posto letto n. 1 giornata lavorativa per 90 giorni di offerta di
ospitalità;
attività di cui alla lettera b), art.2, comma 2, legge regionale n.
25/94; per ogni piazzuola n. 0,3 giornata lavorativa per 90 giorni di offerta di
ospitalità;
attività di cui alla lettera c) art.2, comma 2, legge regionale
n.25/94; per ogni posto (2 coperti) n.3 giornate lavorative per 90 giorni di
offerta.
Per intraprendere l’attività agrituristica occorre quindi che esista
un’azienda agricola in esercizio, indipendentemente dalle caratteristiche
produttive o dimensionali purchè l’attività agricola rientri in quelle
previste dall’art.2135 del C.C. e permanga sempre principale.
I locali da destinare ad attività agrituristica sono quelli già
esistenti nell’azienda agricola – fruibili anche a seguito di successivi
interventi edilizi di cui all’art.20, lett. a), b) e c) della legge regionale
n.71/78 – eccedenti l’ordinario fabbisogno aziendale o non più necessari,
in relazione all’attuale ordinamento produttivo.
Risulta perciò opportuno che il richiedente comprovi la disponibilità
degli immobili facenti parte dell’azienda agricola documentandola ai sensi del
D.P.R. n.130/1994; fermo restando che la documentazione definitiva dovrà essere
prodotta prima dell’emissione del nulla osta.
Nel caso di conduttore a titolo diverso dal proprietario occorre
produrre esplicita autorizzazione di quest’ultimo allo svolgimento
dell’attività agrituristica.
Se lì’istanza è presentata da un organismo associativo è necessario
acquisire l’atto costitutivo e lo statuto, l’estratto notarile del libro
soci, verbale notarile della delibera dei soci o del consiglio di
amministrazione che autorizza l’attività agrituristica ed individua la
persona preposta all’esercizio dell’attività.
Dovrà essere accertato altresì che il richiedente rientri fra i
soggetti individuati dall’art.3 della legge in oggetto e che, ai sensi della
normativa vigente, risulti iscritto al registro delle imprese agricole tenuto
dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente.
Coloro che sono esenti dall’obbligo della predetta iscrizione
presenteranno dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante
l’esecuzione.
Ciascun Ispettorato dovrà esperire in loco, direttamente, ogni
accertamento finalizzato alla verifica dei requisiti prescritti; a tal fine chi
intende esercitare attività agrituristica dovrà presentare all’I.P.A.
competente (ove ricade la maggiore superficie aziendale) istanza in bollo, con
firma autenticata (ai sensi della legge n.15/68), corredata dalla seguente
documentazione
titolo di godimento legale degli immobili costituenti l’azienda
agricola;
corografia in scala 1:25.000 con ubicazione dell’azienda;
estratti dei fogli di mappa dove risultano evidenziate, con colorazioni
diverse, le superfici con le colture praticate;
relazione contenente:
descrizione dell’azienda, delle sue caratteristiche, dei fabbricati e
dell’attività di produzione agricola ivi esercitata;
descrizione dettagliata delle attività agrituristiche, previste
dall’art.2 della legge n.25/94, che si intendono esercitare e delle modalità
di esercizio;
descrizione degli eventuali interventi edilizi;
planimetrie dei locali aziendali da adibire all’attività con
l’ubicazione dei vani destinati all’attività stessa e con i dati relativi
al numero delle camere e dei posti letto.
Il nulla osta ispettoriale deve indicare le attività agrituristiche per
le quali viene rilasciato, così come previsto dall’art. 2, della legge in
oggetto; non dovrà invece essere indicata alcuna limitazione in termini di
tariffe poiché la legge impone agli operatori di comunicare ogni anno le
tariffe che gli. stessi si impegnano a praticare per l'anno seguente, mentre
dovrà essere indicato il periodo dell'anno in cui si praticherà l'offerta
agrituristica – ovviamente nel rispetto del limite minimo di 90 giorni
indicato dalla legge regionale n.25/94 – anche nel caso di offerta praticata
per periodi non continuativi.
L'art. 4 prescrive che il nulla osta verrà rilasciato – ove ne
ricorrano i presupposti – entro il termine di 90 giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.
La legge prevede altresì che la richiesta deve intendersi accolta,
decorso inutilmente il termine su indicato e che, in tale ipotesi, l’I.P.A. è
tenuto a rilasciare il nulla osta per decorrenza dei termini entro i successivi
30 giorni.
Ne deriva che domande prive della documentazione di base sopra
specificata non potranno essere accolte, dovendosi desumere dalla norma in
parola che ogni chiarimento e deduzione da richiedere agli interessati non
interrompe i termini dovendosi il proedimento concludere entro i 90 giorni dalla
data di presentazione della domanda.
Avverso il provvedimento di diniego del nulla osta è ammesso il
ricorso, entro i successivi 30 giorni dalla notifica dello stesso
all’interessato, a questo Assessorato che dovrà decidere nei successivi 90
giorni.
Di tale ricorso dovrà essere data comunicazione all’I.P.A.
interessato che è tenuto a relazionare in merito.
Compete inoltre all’I.P.A. la verifica in qualunque momento, e
comunque ogni 3 anni, del mantenimento dei requisiti di cui al nulla osta.
Il venir meno, per qualsiasi causa, dei requisiti prescritti, dovrà
essere tempestivamente comunicato dal titolare del N.O. all’I.P.A. che
procederà alla revoca del nulla osta stesso.
I N.O. emessi anteriormente all’emanazione della presente circolare
dovranno essere adeguati alle nuove direttive in sede di 1a verifica dei
requisiti.
Ove nel triennio dalla data del rilascio del nulla osta non sia stata
presentata richiesta di autorizzazione al comune, il predetto nulla osta diviene
carente di efficacia.
4.
AUTORIZZAZIONE COMUNALE
L’esercizio dell’agriturismo è subordinato all’autorizzazione
rilasciata dal sindaco del comune in cui ricadono gli immobili aziendali
destinati all’attività agrituristica.
L’autorizzazione comunale ha una durata di 9 anni dalla data del
rilascio e può essere rilasciata agli imprenditori agricoli in possesso del
nulla osta ispettoriale e nei limiti dello stesso.
L’eventuale revoca del nulla osta da parte dell’Ispettorato, della
quale deve essere data comunicazione al sindaco, alla Commissione regionale per
l’agriturismo, all’Azienda provinciale per l’incremento turistico,
comporta l’immediata decadenza dell’autorizzazione comunale.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il richiedente dovrà
presentare apposita istanza corredata da:
documentazione occorrente affinché d’ufficio il comune accerti che il
richiedente:
non ha riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale
superiore a tre anni per delitto non colposo o, in caso contrario, ha ottenuto
la riabilitazione; non è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di
sicurezza personale e non è stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza;
non ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato
o contro l’ordine pubblico ovvero per delitti contro persone commessi con
violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina, o di estorsione o per violenza o residenza all’autorità e deve
provare la sua buona condotta;
non ha riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il
buon costrume, contro la sanità pubblica o per giochi di azzardo, o delitti
commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la
prevenzione dell’alcolismo, o per infrazione alle legge sul lotto o per abuso
di sostanze stupefacenti;
non ha riportato condanne negli ultimi 5 anni per delitti, previsti
anche da leggi speciali, contro l’economia pubblica, l’industria e il
commercio e la salute pubblica;
documentazione al fine di accertare che il richiedente:
non abbia riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato,
condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515, 517 del
Codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode
nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
non sia sottoposto a misure di prevenzione ai sensi delal legge 27
dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni, o sia stato dichiarato
delinquente abituale;
copia del libretto sanitario di chi eserciterà l’attività;
copia degli atti necessari per eventuali interventi edilizi;
nulla osta dell’I.P.A.;
parere favorevole dell’autorità sanitaria competente, relativo ai
locali esistenti da adibire all’attività agrituristica. Eventuali successivi
interventi edilizi dovranno essere soggetti a nuovi accertamenti sanitari;
provvedimento di classificazione di cui all’art.5 della legge
regionale n.27/96.
I requisiti di cui alle lettere a) e b) vanno riferiti nel caso di
organismi associativi sia al legale rappresentante sia alla persona preposta
all’esercizio dell’attività agritguristica; nel acso di familiari
dell’imprenditore, di cui all’art.230/bis del codice civile, i requisiti
vanno riferiti sia al familiare che richiede l’autorizzazione sia al titolare
dell’azienda.
L’autorizzazione comunale deve inequivocabilmente idicare le attività
per le quali viene rilasciata e, pertanto, nella formulazione del provvedimento,
le attività agrituristiche dovranno essere descritte così come riportate
letteralmente nell’art.2 della legge regionale n.25/94 e/o indicate con le
relative lettere alfabetiche di cui allo stesso articolo 2 e nei limiti di cui
al nulla osta rilasciato dall’I.P.A.;
in caso di attività di cui alla lettera a) deve essere indicato il
numero di stanze ed il numero di posti letto;
per l’attività di cui alla lettera b) deve essere indicato il numero
di equipaggi ed il numero di ospiti;
per l’attività di somministrazione per la consumazione sul posto di
pasti di cui alla lettera c) dovrà essere indicata la recettività massima
espressa con il numero di posti disponibili.
Si precisa che l’offerta di ospitalità di cui alle lettere a) e/o b)
non include la somministrazione di pasti di cui alla lettera d), pertanto,
qualora vi siano le condizioni, questa ultima dovrà essere indicata
regolarmente.
La legge prescrive che l’autorizzazione sia rilasciata entro il
termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Prescrive che la richiesta è da intendersi accolta decorso inutilmente
tale termine e che, in tale ipotesi, il comune è tenuto a rilasciare
l’autorizzazione per decorrenza dei termini entro i successivi 30 giorni.
Si evidenzia che la legge regionale n.25/94 fissa dei termini entro cui
il procedimento deve essere concluso; pertanto, in deroga alle disposizioni
dettate dalla legge regionale n.10/91, una eventuale richiesta di documenti o
loro integrazione, non interrompe i termini prescritti dalla legge regionale
n.25/94.
L’autorizzazione comunale faculta solamente l’imprenditore
autorizzato ad utilizzare terminologie che richiamino in qualsiasi modo
l’agriturismo per indicare la propria attività.
Chi contravviene a tale disposizione è soggetto alla sanzione
amministrativa, che sarà applicata dal sindaco, prevista dall’art. 14, comma
1°, della legge regionale n.25/94 (pagamento di una somma di lire 5.000.0000 a
lire 10.000.000, raddoppiata in caso di recidiva).
Gli I.P.A. devono tenere l’elenco pubblico dei soggetti autorizzati
nell’ambito della provincia di competenza.
Il comma 3 dell’art.6 della legge regionale n.25/94 fa obbligo al
comune di comunicare le autorizzazioni rilasciate all’I.P.A., alla Commissione
regionale per l’agriturismo, all’Azienda autonoma provinciale per
l’incremento turistico, al prefetto il quale può con provvedimento motivato
richiederne la sospensione, la revoca o l’annullamento per esigenze di
pubblica sicurezza.
5.
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI SOSPENSIONE E REVOCA
L’art. 9 della legge regionale n.25/94 impone puntuali obblighi agli
operatori agrituristici che di seguito si trascrivono:
obbligo di esporre al pubblico l’autorizzazione e la lista dei
prodotti e dei servizi offerti con i relativi prezzi;
obbligo di rispettare i limiti e le modalità indicate
nell’autorizzazione e le tariffe;
obbligo di tenere il registro delle presenze (oggi sostituito dalle
schede di notifica);
obbligo di comunicare al sindaco, entro dieci giorni, la sospensione o
la cessazione dell’attività;
obbligo di praticare l’offerta agrituristica per almeno 90 giorni
all’anno.
La verifica del puntuale rispetto di tali obblighi è demandata la
comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Infatti, in caso di violazione degli obblighi di cui all’art.9,
l’autorizzazione è sospesa dal sindaco per un periodo compreso tra 15 ed i 60
giorni, mentre l’autorizzazione è revocata dal sindaco allorquando sia
accertato che:
non sia stata intrapresa l’attività entro due anni dalla data fissata
nell’autorizzazione o sia stata sospesa da almeno un anno;
siano intervenute nel biennio sospensioni per obblighi per un totale di
120 giorni;
sia stato revocato il nulla-osta dell’I.P.A. a seguito della verifica
del mantenimento dei requisiti necessari.
Il provvedimento di revoca viene comunicato dal comune alla commissione
regionale per l’agriturismo, all’I.P.A., all’Azienda autonoma per
l’incremento turistico ed all’autorità di pubblica sicurezza.
La revoca del nulla osta o dell’autorizzazione comunale comporta i
provvedimenti previsti dal 5° comma dell’art.10, nonché le sanzioni che
saranno appplicate dal sindaco, previste dal comma 2° dell’art.14, da
versarsi all’erario comunale.
Ai sensi del comma 2° dell’art.20 della legge in parola, tutta la
normativa di cui all’art.14 concernente sanzioni amministrative ha trovato
applicazione con decorrenza 1 gennaio 1995.
6.
TARIFFE
Fra gli obblighi che la legge impone agli operatori agrituristici vi è
quello di presentare al comune competente entro il 30 novembre di ciascun anno
una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe che si impegnano a
praticare per l’anno successivo.
La dichiarazione è trasmessa a cura del comune alla commissione
regionale per l’agriturismo ed all’Azienda autonoma provinciale per
l’incremento turistico.
Ai sensi dell’art.8 i criteri e le modalità per la definizione delle
tariffe praticate presso le aziende agrituristiche, in quanto compatibili, sono
quelle previste per le altre strutture ricettive.
7.
NORME IGIENICO-SANITARIE
Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le
caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento
igienico edilizio comunale per i locali di abitazione secondo la normativa
vigente.
I requisiti igienico-sanitari degli immobili da destinare all’attività
agrituristica sono verificati dal competente servizio delle Aziende unità
sanitarie localo con particolare riguardo alla normativa vigente in materia di
tutela del suolo e delle acque dall’inquinamento.
Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti solidi, i servizi igienico-sanitari e le forniture di
acqua e di energia elettrica devono essere congrualmente garantiti dai servizi
esistenti ed ottenibili all’interno dell’azienda agricola.
Ove non è possibile usufruire dei servizi esistenti è ammesso
installare idonei manufatti prefabbricati.
In particolare deve essere garantito:
- l’impianto di prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle
norme vigenti;
- l’illuminazione, da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con
punti luce atti a consentire la fruizione delle viabilità;
- raccolta di rifiuti solidi da realizzarsi con l’installazione di uno
o più recipienti lavabili muniti di coperchio a tenuta con capacità non
inferiore a 100 litri.
La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione
di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30
aprile 1962, n.283 e successive modifiche ed integrazioni.
Allorquando le attività agrituristiche ricomprendono la
somministrazione di pasti e bevande dovrà essere accertata l’idoneità
sanitaria del personale da impiegare nelle attività stesse.
8.
REQUISITI DEGLI INTERVENTI SULLE AREE
Le strutture agrituristiche, edifici ed aree, devono essere fruibili a
cittadini non deambulanti almeno per il piano terra.
Gli eventuali interventi di recupero devono rispettare i limiti posti
dall’art.20 lett. a), b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e
gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di
restauro e di risanamento conservativo devono essere realizzati nel rispetto
delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche proprie della zona anche
attraverso l’uso di materiale locale.
Si fa presente che rimane vigente per gli imprenditori a titolo
principale che esercitano l’attività agrituristica la facoltà di cui
all’art. 23 della legge regionale n.71/78.
9.
AIUTI CONTRIBUTIVI
Per quanto attiene la documentazione da presentare per l’ammissione ai
benefici previsti dall’art.17 della legge regionale n.25/94, nonché i criteri
e le modalità di concessione degli aiuti contributivi, si rimanda
all’apposito decreto assessoriale.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
L’Assessore:
Cuffaro