LEGGE
9 giugno 1994, n. 25
G.U.R.S.
14 giugno 1994, n. 30
Norme
sull'agriturismo.
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la
presente legge:
Art.
1
Finalità
l. La Regione, in armonia con le disposizioni del regolamento (CEE) n.
797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, e della legge 5 dicembre 1985, n. 730,
promuove, sostiene e disciplina le attività agrituristiche allo scopo di:
a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale e il riequilibrio del
territorio;
b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle aree rurali con
particolare riferimento alle zone montane e particolarmente svantaggiate
attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento della qualità
della vita;
c) valorizzare e recuperare il patrimonio rurale naturale ed edilizio;
d) concorrere alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e del
paesaggio;
e) promuovere la conoscenza e l'offerta dei prodotti tipici, anche al
fine di favorire la diversificazione dei flussi turistici;
f) recuperare le tradizioni culturali del mondo rurale;
g) favorire il rapporto tra città e campagna.
Art.
2
Attività
agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono quelle esercitate dagli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 3 attraverso l'utilizzazione della
propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità con le attività
di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento, che rimangono
principali.
2. Sono attività agrituristiche:
a) l'offerta di ospitalità per soggiorni in appositi locali aziendali;
b) l'offerta di ospitalità in appositi spazi aperti, nell'ambito
dell'azienda, a campeggiatori;
c) la somministrazione per la consumazione sul posto e/o la vendita di
pasti costituiti da cibi e bevande, comprese quelle alcoliche e superalcoliche,
provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e/o tipici
della zona. Sono considerati di produzione aziendale anche le bevande e i cibi
ricavati da materie prime dell'azienda e sottoposti a prima lavorazione
all'esterno;
d) la somministrazione di pasti sul posto esercitata congiuntamente
all'offerta di ospitalità di cui alle lettere a) e b);
e) la vendita diretta di prodotti agricoli ed artigianali provenienti
dall'azienda, anche lavorati al di fuori della stessa;
f) l'organizzazione di attività ricreative, culturali, divulgative e
sportive, ivi comprese mostre permanenti di civiltà contadina, mediante
utilizzazione delle strutture aziendali ed in collegamento con l'attività
produttiva svolta.
3. Le attività previste alle lettere e) ed f) del comma 2 devono essere
esercitate congiuntamente ad una delle attività di cui alle lettere a), b) e c)
del medesimo comma 2.
4. Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, distrazione della
destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
Art.
3 (abrogato dall'art. 87 L. R. n.32 del 23/12/2000)
Operatori
agrituristici
1. L'esercizio delle attività agrituristiche è riservato:
a) agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, singoli o riuniti in associazioni costituite nelle forme di cui
all'articolo 2, primo comma, numero 2), della legge regionale 25 marzo 1986, n.
13, nonchè in presenza di impresa familiare, ai familiari dell'imprenditore
agricolo di cui all'articolo 230bis del codice civile;
b) alle cooperative agricole di conduzione;
c) alle cooperative costituite esclusivamente da imprenditori
agricoli di cui alla lettera a) per l'esercizio di attività di cui all'articolo
2, in rapporto di complementarità con l'attività agricola svolta dai soci e
mediante utilizzazione delle aziende agricole dei medesimi.
Art.
4
Nulla
osta dell'Ispettorato provinciale agrario
1. Chi intende esercitare attività agrituristiche presenta richiesta di
nulla osta all'Ispettorato provinciale agrario (I.P.A.) competente per
territorio, corredata da una relazione contenente:
a) la descrizione dell'azienda, delle sue caratteristiche, dei
fabbricati e dell'attività di produzione agricola ivi esercitata;
b) una descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si
intendono esercitare e delle loro modalità di esercizio;
c) una relazione descrittiva degli eventuali interventi edilizi;
d) le planimetrie dei locali da adibire all'attività con l'ubicazione
dei vani destinati all'attività stessa e con i dati relativi al numero delle
camere e dei posti letto.
2. L'I.P.A., sulla base di accertamenti eseguiti direttamente, verifica
la presenza dei requisiti prescritti e rilascia il nulla osta entro novanta
giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso inutilmente il termine
di novanta giorni, la richiesta si intende accolta. In tale evenienza l'IPA,
entro i successivi trenta giorni, rilascia il nulla osta per decorrenza di
termini.
3. In caso di diniego è ammesso ricorso entro i successivi trenta
giorni all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che decide nei
successivi novanta giorni.
4. Gli IPA tengono un elenco pubblico degli operatori agrituristici
autorizzati ai sensi dell'articolo 5 ed esercitano controlli sul mantenimento
dei requisiti.
I requisiti sono comunque soggetti a verifica triennale.
Art.
5
Autorizzazione
comunale
1. I soggetti di cui all'articolo 3, ricevuto il nulla osta, presentano
al comune in cui ricade l'immobile aziendale destinato alle attività, richiesta
di autorizzazione accompagnata da:
a) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli
articoli 11 e 92 del Testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
b) documentazione di data non anteriore a tre mesi ai fini
dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge
5 dicembre 1985, n. 730;
c) copia del libretto sanitario di chi eserciterà l'attività;
d) copia degli atti necessari per eventuali interventi edilizi;
e) nulla osta dell'IPA;
f) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai
locali da adibire all'attività.
2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel caso delle
cooperative, vanno riferiti sia al legale rappresentante sia alla persona
preposta all'esercizio dell'attività agrituristica; nel caso di familiari
dell'imprenditore, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, i requisiti
vanno riferiti sia al familiare che chiede l'autorizzazione sia al titolare
dell'azienda.
Art.
6
Provvedimento
per il rilascio dell'autorizzazione
1. Sulle richieste di autorizzazione, il sindaco decide entro novanta
giorni dalla presentazione; trascorso tale termine senza pronuncia, la richiesta
si intende accolta. In tale evenienza, entro i successivi trenta giorni, il
sindaco rilascia comunque l'autorizzazione per decorrenza di termini.
2. In caso di accoglimento della richiesta il sindaco rilascia
un'autorizzazione che abilita, in sostituzione di ogni altro provvedimento
amministrativo, allo svolgimento dell'agriturismo con riferimento alle attività
ivi indicate. L'autorizzazione dura nove anni.
3. Il comune comunica all'IPA, alla Commissione regionale per
l'agriturismo, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico,
all'autorità di pubblica sicurezza ed al Prefetto le autorizzazioni rilasciate.
Art.
7
Tariffe
1. Agli operatori agrituristici è fatto obbligo di presentare al comune
entro il 30 novembre di ogni anno una dichiarazione contenente l'indicazione
delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno seguente.
2. Il comune trasmette le dichiarazioni di cui al comma 1 alla
Commissione regionale per l'agriturismo e all'Azienda autonoma provinciale per
l'incremento turistico.
Art.
8
Definizione
delle tariffe
1. I criteri e le modalità per la definizione delle tariffe praticate
presso le aziende agrituristiche, in quanto compatibili, sono gli stessi
utilizzati per le altre strutture ricettive.
Art.
9
Obblighi
degli operatori agrituristici
l. Gli operatori agrituristici hanno obbligo di:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 5 e la lista
dei prodotti e dei servizi con i relativi prezzi;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione e le
tariffe;
c) tenere il registro delle presenze;
d) comunicare al sindaco, entro dieci giorni, la cessazione o
sospensione dell'attività;
e) praticare l'offerta agrituristica per almeno novanta giorni all'anno.
Art.
10
Sospensione
e revoca
1. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, accertata
dal comune, l'autorizzazione è sospesa dal sindaco, per un periodo compreso tra
i quindici e i sessanta giorni.
2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco quando si accerti che
l'operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data fissata
nell'autorizzazione o la abbia sospesa da almeno un anno;
b) abbia subito in un biennio sospensioni per violazione degli obblighi
per un totale di oltre centoventi giorni;
c) abbia subito la revoca del nulla osta.
3. Il sindaco comunica il provvedimento di revoca alla Commissione
regionale per l'agriturismo, all'IPA, all'Azienda autonoma provinciale per
l'incremento turistico e all'autorità di pubblica sicurezza.
4. Qualora l'IPA accerti la perdita dei requisiti prescritti revoca il
nulla osta, dandone comunicazione al sindaco, alla Commissione regionale per
l'agriturismo e all'Azienda provinciale per l'incremento turistico.
5. La revoca del nulla osta o dell'autorizzazione comporta la revoca
delle provvidenze regionali concesse, con obbligo di recupero nei confronti dei
beneficiari delle somme erogate, rapportate al periodo della violazione,
maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al
momento della revoca e con decorrenza dalla data del provvedimento di
concessione.
Art.
11
Modalità
e limiti nell'esercizio delle attività agrituristiche (abrogato dall'art.87
L. R. n.32 del 23/12/2000)
1. Le attività di cui all'articolo 2 sono svolte in locali
ubicati all'interno dell'azienda dell'imprenditore o, nel caso di cooperative,
dell'azienda o delle aziende dei soci.
2. L'ospitalità può essere fornita in un massimo di dieci
camere per una capacità ricettiva di non più di trenta posti letto.
3. Spazi aperti da destinare a campeggi possono essere
previsti in aziende di superficie complessiva non inferiore a due ettari e per
un massimo di cinque equipaggi e venti persone.
4. Nel caso di esercizio in forma associata ovvero di
cooperative, i limiti di cui ai commi 2 e 3 sono elevati proporzionalmente al
numero delle aziende associate, fino ad un massimo di trenta camere e di
settanta posti letto ovvero di venti equipaggi e cinquanta persone, salvi i
limiti previsti per ciascuna azienda.
5. All'esercizio delle attività sono addette prevalentemente
persone operanti nell'ambito dell'azienda. Tra le qualifiche degli operai
agricoli è aggiunta quella di collaboratore agrituristico.
Art.
12
Formazione
professionale
1. Alla formazione professionale degli imprenditori agrituristici e dei
loro collaboratori si provvede secondo le vigenti disposizioni di legge
prescindendo dal requisito dell'età e dal titolo di studio.
Art.
13
Promozione
dell'offerta agrituristica
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti,
d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la
Commissione regionale per l'agriturismo, coordina ed incentiva progetti di
promozione dell'offerta agrituristica presentati dalle province regionali, dagli
enti parco e dalle associazioni ed organizzazioni agrituristiche, nell'ambito e
con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge 12 aprile 1967, n. 46.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti,
ai sensi del comma 1, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo,
provvede alla promozione direttamente in ambito ultraregionale e in ambito
regionale anche tramite le province regionali e gli altri soggetti di cui al
comma l.
Art.
14
Sanzioni
amministrative
1. Solo l'imprenditore autorizzato può utilizzare terminologia che
richiami in qualsiasi modo l'agriturismo per indicare la propria attività. I
contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire
5.000.000 a lire 10.000.000, che è raddoppiata in caso di recidiva, da
versare all'erario comunale.
2. L'operatore agrituristico che violi gli obblighi previsti dalla
presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1.500.000 a lire 3.000.000, che è raddoppiata in caso di
recidiva, da versare all'erario comunale.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si
osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modifiche ed integrazioni .
4. L'emissione della ordinanza-ingiunzione e della ordinanza di
archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689 del 1981 spetta
al sindaco del comune nel cui territorio ricade l'esercizio dell'attività, che
provvede anche su segnalazione dell'IPA.
Art.
15
Requisiti
degli interventi sulle aree e sul patrimonio edilizio
1. Gli edifici e le aree attrezzate destinati a usi agrituristici devono
essere sprovvisti di barriere architettoniche a norma del decreto legge 30
gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, in modo da
rendere fruibile ai cittadini non deambulanti almeno il piano terra.
2. Gli interventi per il recupero edilizio ai fini dell'esercizio delle
attività agrituristiche sono definiti dall'articolo 20, lettere a), b) e c)
della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
3. Le opere di restauro e sistemazione del patrimonio edilizio sono
realizzate nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche
originarie anche mediante l'utilizzo dei materiali di costruzione tradizionali
della zona.
4. All'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui al comma 3
provvede il sindaco in sede di autorizzazione, fatte salve eventuali ulteriori
diverse competenze.
Art.
16
Commissione
regionale per l'agriturismo
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina presso
l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, la Commissione
regionale per l'agriturismo, formata:
a) dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o da un
dirigente superiore da lui delegato, con funzioni di presidente;
b) da un dirigente superiore designato dall'Assessore regionale per il
turismo, le comunicazioni e i trasporti;
c) da un dirigente superiore designato dall'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente;
d) da un docente esperto in materie agrituristiche e da un docente
esperto in materie agrarie nominati all'interno di una rosa di docenti proposta
dalle Università di Catania, Palermo e Messina;
e) da un rappresentante delle organizzazioni agrituristiche su terne
proposte dalle stesse;
f) da un sindaco designato dall'Associazione nazionale comuni italiani
(A.N.C.I.).
2. La Commissione è assistita da un'apposita segreteria, istituita
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste presso il settore
competente.
3. La Commissione dura in carica tre anni.
4. La Commissione ha compiti di proposta e coordinamento. Essa:
a) predispone lo schema del programma regionale agrituristico e dei
relativi piani annuali, ed esprime parere sulle proposte avanzate dai soggetti
di cui all'articolo 13, comma 1;
b) tiene l'elenco degli operatori agrituristici e degli aiuti da
ciascuno ricevuti;
c) svolge ogni altra funzione demandatale dalla presente legge o
affidatale dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
6. Ai componenti esterni all'Amministrazione spettano il rimborso delle
spese di viaggio e l'indennità di missione prevista per i dirigenti superiori
regionali.
7. La Commissione è nominata ed insediata anche in caso di mancata
effettuazione delle designazioni nel termine di sessanta giorni dalla richiesta
delle medesime.
Art.
17 (abrogato dall'art. 87 L. R. n.32 del 23/12/2000)
Aiuti
all'esercizio dell'attività agrituristica
1. A coloro che esercitano attività agrituristica possono
essere concessi contributi per:
a) il recupero di strutture insediative destinate
all'esercizio delle attività, ivi compresi l'istallazione e il ripristino di
impianti termici e telefonici;
b) l'adattamento di spazi aperti da destinare alle attività
agrituristiche;
c) l'installazione nei fabbricati aziendali di strutture per
la conservazione dei prodotti agricoli destinati alla somministrazione o alla
vendita ai sensi dell'articolo 2;
d) la realizzazione e la sistemazione di strutture sportive e
ricreative connesse e dimensionate all'esercizio di una delle attività.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è
concesso un aiuto regionale equivalente ad un contributo in conto capitale non
superiore al quaranta per cento della spesa ammessa, elevabile al cinquanta per
cento nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio
del 28 aprile 1975.
3. L'aiuto regionale è concesso sotto forma di concorso negli
interessi e di abbuono di quota parte del capitale mutuato per mutui di durata
non superiore a quindici anni e commisurati all'intera spesa ritenuta
ammissibile fino ad un massimo di lire 300 milioni per azienda e a un massimo di
lire 600 milioni per imprenditore; in alternativa e per iniziative di importo
complessivo non superiore a 100.000 ECU, elevato del 50 per cento nel caso di
operatori agrituristici associati o riuniti in cooperative, possono essere
concessi contributi in conto capitale nella misura corrispondente alle aliquote
di cui al comma 2.
4. Per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei
benefici di cui ai commi 2 e 3 si applicano in quanto compatibili le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma terzo, all'articolo 5, commi primo,
secondo, quarto e quinto, all'articolo 6, all'articolo 26, escluso il comma
primo, e all'articolo 27, commi quarto e quinto, della legge regionale 25 marzo
1986, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.
5. L'ammissione ai benefici è subordinata alla presentazione
della documentazione che sarà prescritta con decreto dell'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste.
6. Gli interventi finanziari di cui alla presente legge non
sono cumulabili con analoghi aiuti pubblici per le medesime finalità se non
espressamente consentiti.
Art.
18
Vincoli
di destinazione, decadenze e revoca dei benefici
1. I locali, gli impianti e gli interventi per la cui realizzazione sono
stati concessi aiuti non possono essere distolti dalla loro destinazione per la
durata dei mutui o per dieci anni dalla data del collaudo.
2. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione e trascritto
presso l'ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari ed ha effetto
per i successori a qualunque titolo nella disponibilità degli immobili.
3. La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dei vincoli,
modalità e termini fissati nel provvedimento di concessione comporta gli
effetti di cui all'articolo 10, comma 5.
Art.
19
Programma
regionale agrituristico
1. Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste,
la Giunta regionale approva o aggiorna entro il 31 ottobre di ogni anno il
programma regionale agrituristico.
2. Il programma definisce, con proiezione triennale, gli obiettivi da
raggiungere nella predisposizione ed attuazione degli interventi e le priorità.
Il programma si articola in piani annuali.
3. Il programma contiene la formulazione di interventi organici rivolti
a beneficio delle singole zone di interesse agrituristico.
4. Il programma contiene i criteri di priorità delle iniziative private
da ammettere all'aiuto pubblico con riguardo alle tipologie di attività
agrituristica e alle loro caratteristiche.
Art.
20
Norme
transitorie
1. In sede di prima applicazione, sono ammessi con priorità ai
benefici, sino alla concorrenza del cinquanta per cento degli stanziamenti
previsti in bilancio per il triennio, gli imprenditori agricoli autorizzati che
dimostrino di avere
esercitato le attività di cui all'articolo 2 da almeno un biennio alla
data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'articolo 6 della
legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. La normativa di cui all'articolo 14 si applica con decorrenza 1
gennaio 1995.
Art.
21
Norma
finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per il
triennio 1994-96 le seguenti spese (espresse in milioni di lire):
1994 1995 1996
-articolo 17
contributo in conto capitale 800 12.000 15.000
-articolo 17
contributo in conto interessi 200 3.000 5.000
2. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata a norma
dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art.
22
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Palermo, 9 giugno 1994.